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Procedimento disciplinare nel pubblico impiego: quali termini devono essere rispettati?

La legge indica una molteplicità di termini per il procedimento disciplinare, ma alcuni di essi non vincolano davvero la Pubblica Amministrazione.

Non tutti i termini vincolano la P.A.

Ogni anno, molti dipendenti pubblici sono sottoposti ad un procedimento disciplinare.

Spesso non sembra chiaro, però, quali sono i limiti che la Pubblica Amministrazione deve rispettare per l’esercizio del potere disciplinare.

La legge prevede, infatti, una serie di termini da rispettare: alcuni di essi sono soltanto “indicativi” (si parla, al proposito, di termini ordinatori).

In altri casi, invece, il mancato rispetto del termine da parte della Pubblica Amministrazione finisce per invalidare l’intero procedimento disciplinare.

Cerchiamo allora di capire quando una sanzione disciplinare è illegittima per il mancato rispetto dei tempi del procedimento.

Termine perentorio di contestazione e termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare.
Solo il termine di contestazione e il termine di conclusione del procedimento disciplinare sono perentori.

Una serie (lunga) di termini.

La Pubblica Amministrazione, come qualsiasi datore di lavoro, ha la possibilità di sanzionare i dipendenti che si siano resi colpevoli di infrazioni disciplinari.

I casi in cui un pubblico dipendente può incappare in un procedimento disciplinare sono davvero tantissimi.

In base alla gravità del comportamento addebitato, cambia anche il tipo di sanzione a cui il lavoratore può andare incontro: infatti, se per i comportamenti più “leggeri” il dipendente può cavarsela con una sanzione blanda (per esempio un rimprovero), per i casi più gravi si può arrivare anche alla sospensione o al licenziamento.

Trascuriamo, in questa sede, l’ipotesi del semplice rimprovero verbale e concentriamoci sulle sanzioni più gravi.

La questione è regolata dal testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001, visionabile a questo link), in particolare dall’art. 55 bis.

I termini previsti dalla legge sono i seguenti:

  1. Termine di 10 giorni per la segnalazione dei fatti. Il termine è a carico del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Questi ha l’obbligo di segnalare all’Ufficio disciplinare ogni fatto ritenuto rilevante. Il termine decorre dal momento in cui il responsabile della struttura ha avuto conoscenza del fatto. Questo termine è ordinatorio e il suo mancato rispetto non invalida l’intero procedimento disciplinare.
  2. Termine di 30 giorni per la contestazione scritta dell’addebito al dipendente. Il termine è a carico dell’Ufficio disciplinare e decorre dal momento in cui l’Ufficio riceve la segnalazione da parte del responsabile della struttura, oppure viene comunque a conoscenza dei fatti. Il termine è perentorio. Pertanto, se l’Ufficio disciplinare contesta al dipendente un fatto o un comportamento di cui è a conoscenza da più di 30 giorni, viene meno la validità e l’efficacia di tutto il procedimento disciplinare.
  3. Termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni dal momento della contestazione dell’addebito. Anche questo termine è perentorio, con le conseguenze del punto precedente.

Ciò che conta davvero sono i termini di contestazione dell’addebito e di conclusione del procedimento disciplinare.

In conclusione, se un dipendente pubblico viene sottoposto ad un procedimento disciplinare relativo a fatti non recentissimi, è consigliabile verificare, attraverso l’accesso agli atti, quando l’Ufficio disciplinare ha ricevuto la notizia da parte del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio.

Infine, è opportuno controllare se il provvedimento che contiene la sanzione è stato comunicato entro 120 giorni dalla comunicazione dell’addebito disciplinare.

Ma attenzione:

– se il dipendente chiede un differimento della data per la propria audizione, anche il termine di conclusione del procedimento disciplinare si allunga in modo proporzionale;

– i termini di cui sopra si applicano a tutti i procedimenti disciplinari eccetto quelli regolati dal successivo art. 55quater, finalizzati a contrastare il fenomeno dei così detti furbetti del cartellino.

Autore: Avv. Lorenzo Nannipieri

Autore: Avv. Lorenzo Nannipieri

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